CONNAZIONALI E DOPPIO COGNOME: IL SOTTOSEGRETARIO BONATO RISPONDE ALL'INTERROGAZIONE DELLA BAFILE
ROMA - Lo scorso luglio Marisa Bafile, deputata Ds eletta nella
ripartizione Sud America, ha presentato un'interrogazione, cofirmata dai
colleghi Farina, Bucchino, Narducci e Fedi, per avere chiarimenti circa
le procedure di attribuzione dei cognomi ai connazionali nati in Paesi
di cultura spagnola in cui vigono regole, e tradizioni, diverse
dall'italiana dove i figli hanno automaticamente assegnato il cognome
paterno (vedi AISE del 21 luglio h.16.56). Una questione delicata se si
pensa che la stessa persona potrebbe essere registrata con due nomi
diversi nelle anagrafi dei Paesi coinvolti.
A distanza di mesi, il 9 ottobre è stata finalmente pubblicata la
risposta. A farsene carico è stato il Sottosegretario di Stato per
l'Interno, Francesco Bonato, che ha ribadito come ex art.98 del DPR
396/2000, "ai cittadini italiani nati nei Paesi di cultura spagnola il
cognome imposto alla nascita deve essere corretto in Italia, eliminando
il cognome della madre ed aggiungendo, se il padre è straniero e porta
due cognomi, il secondo cognome paterno".
La legge italiana, insomma, impone la correzione del nome mediante
annotazione nei registri.
Per fare chiarezza in materia e, al tempo stesso, uniformare le
procedure, già nel 2004 il Viminale inviò una circolare a tutti gli
ufficiali di stato civile in cui si disponeva la necessità di "procedere
alla correzione del cognome assegnato all'estero attribuendo il cognome
del padre come previsto dall'ordinamento italiano, e, nel caso di padre
cittadino spagnolo, il suo doppio cognome per intero".
Anche la Farnesina intervenne sulla questione dando istruzione agli
uffici consolari "per la puntuale applicazione della legge italiana
relativa all'attribuzione del cognome nonché delle relative circolari
diramate al riguardo, avendo peraltro ben presente che le differenti
regolamentazioni di stato civile esistenti nei vari paesi possono
comportare che una persona si chiami in modo diverso in Paesi diversi".
Nella consapevolezza che "l'applicazione della normativa citata crea
obiettivamente disagi nei confronti di coloro che hanno la doppia
cittadinanza, in quanto nei paesi di cultura spagnola chi porta il
medesimo cognome (primo e secondo cognome del padre) è parente in linea
collaterale (fratello) anziché in linea retta (figlio)" il Ministero
dell'Interno "ha provveduto a suo tempo a richiedere un parere al
Consiglio di Stato, prospettando la possibilità di effettuare la
correzione del cognome senza attribuire il secondo elemento del cognome
paterno, al fine di evitare la problematica suindicata". Il Consiglio di
Stato, ha ricordato il sottosegretario Bonato, ha richiesto un
supplemento di istruttoria, per cui la questione è stata di nuovo
sottoposta all'attenzione del consesso lo scorso 3 febbraio e "si è
tuttora in attesa del relativo pronunciamento".
Dunque, se i cittadini italiani residenti all'estero vogliono uniformare
il proprio cognome sia in Italia che nel Paese in cui risiedono, hanno
una sola possibilità cioè "seguire la procedura di cambiamento di
cognome ai sensi degli articoli 84 e successivi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, che consentono di cambiare o
modificare il cognome attribuito al momento della nascita".
La questione, ha annotato Bonato, è dibattuta anche in ambito
internazionale. "L'Assemblea generale della Ciec (Commission
Internationale de l'état Civil), alla quale aderisce anche l'Italia, il
16 settembre 2005 ha adottato ad Antalya (Turchia) la Convenzione sul
riconoscimento dei nomi, che prevede la salvaguardia del nome attribuito
nello Stato del luogo di nascita anche in caso di doppia cittadinanza.
In particolare, gli Stati che firmeranno la convenzione saranno tenuti a
riconoscere il nome attribuito al bambino nello Stato di nascita, se
questo è uno di quelli di cui possiede la cittadinanza (articolo 4); ciò
in coerenza anche con quanto previsto dalla Convenzione di New York sui
diritti del fanciullo, che all'articolo 7 prevede che il fanciullo è
registrato immediatamente all'atto della nascita e da allora matura, fra
l'altro, il diritto al nome da esercitare in conformità con la
legislazione nazionale dei Paesi aderenti". Questa convenzione, però,
ancora non è stata sottoscritta dall'Italia. Qualora accadesse, ha
spiegato il Sottosegretario, "non sarebbe più necessario provvedere alla
correzione di cui all'articolo 98, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 degli atti concernenti
cittadini italiani formati in uno degli Stati contraenti". Però, ha
sottolineato ancora Bonato, "la norma - pur potendo certamente
comportare una significativa semplificazione nelle procedure e maggiore
certezza nell'identificazione delle persone aventi più di una
nazionalità - non risolverebbe tuttavia il problema nei confronti dei
nati nella maggior parte di quei paesi sudamericani che non aderiscono
alla Ciec".
Infine, ha ricordato Bonato, "si fa presente che nella corrente
legislatura sono stati presentati in Parlamento, ad oggi, tredici
progetti di legge per la modifica delle disposizioni del codice civile
in materia di attribuzione del cognome ai figli, che, laddove approvati,
innoverebbero sostanzialmente il quadro normativo nel quale si colloca
la problematica sollevata dall'interrogante. In particolare, la
Commissione Giustizia del Senato il 19 settembre 2006 ha iniziato
l'esame congiunto di alcuni di esse ed in quella sede - ha concluso - si
auspica che possa maturare una soluzione legislativa alla problematica
segnalata nel senso di consentire il mantenimento del cognome così come
attribuito all'estero". (m.c.\aise)
17 ottobre 2006
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Tratto da AgenziaAISE.it
17 ottobre 2006
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