Italiani nel mondo: il problema del doppio cognome

CONNAZIONALI E DOPPIO COGNOME: IL SOTTOSEGRETARIO BONATO RISPONDE ALL'INTERROGAZIONE DELLA BAFILE

ROMA - Lo scorso luglio Marisa Bafile, deputata Ds eletta nella ripartizione Sud America, ha presentato un'interrogazione, cofirmata dai colleghi Farina, Bucchino, Narducci e Fedi, per avere chiarimenti circa le procedure di attribuzione dei cognomi ai connazionali nati in Paesi di cultura spagnola in cui vigono regole, e tradizioni, diverse dall'italiana dove i figli hanno automaticamente assegnato il cognome paterno (vedi AISE del 21 luglio h.16.56). Una questione delicata se si pensa che la stessa persona potrebbe essere registrata con due nomi diversi nelle anagrafi dei Paesi coinvolti. A distanza di mesi, il 9 ottobre è stata finalmente pubblicata la risposta. A farsene carico è stato il Sottosegretario di Stato per l'Interno, Francesco Bonato, che ha ribadito come ex art.98 del DPR 396/2000, "ai cittadini italiani nati nei Paesi di cultura spagnola il cognome imposto alla nascita deve essere corretto in Italia, eliminando il cognome della madre ed aggiungendo, se il padre è straniero e porta due cognomi, il secondo cognome paterno". La legge italiana, insomma, impone la correzione del nome mediante annotazione nei registri. Per fare chiarezza in materia e, al tempo stesso, uniformare le procedure, già nel 2004 il Viminale inviò una circolare a tutti gli ufficiali di stato civile in cui si disponeva la necessità di "procedere alla correzione del cognome assegnato all'estero attribuendo il cognome del padre come previsto dall'ordinamento italiano, e, nel caso di padre cittadino spagnolo, il suo doppio cognome per intero". Anche la Farnesina intervenne sulla questione dando istruzione agli uffici consolari "per la puntuale applicazione della legge italiana relativa all'attribuzione del cognome nonché delle relative circolari diramate al riguardo, avendo peraltro ben presente che le differenti regolamentazioni di stato civile esistenti nei vari paesi possono comportare che una persona si chiami in modo diverso in Paesi diversi". Nella consapevolezza che "l'applicazione della normativa citata crea obiettivamente disagi nei confronti di coloro che hanno la doppia cittadinanza, in quanto nei paesi di cultura spagnola chi porta il medesimo cognome (primo e secondo cognome del padre) è parente in linea collaterale (fratello) anziché in linea retta (figlio)" il Ministero dell'Interno "ha provveduto a suo tempo a richiedere un parere al Consiglio di Stato, prospettando la possibilità di effettuare la correzione del cognome senza attribuire il secondo elemento del cognome paterno, al fine di evitare la problematica suindicata". Il Consiglio di Stato, ha ricordato il sottosegretario Bonato, ha richiesto un supplemento di istruttoria, per cui la questione è stata di nuovo sottoposta all'attenzione del consesso lo scorso 3 febbraio e "si è tuttora in attesa del relativo pronunciamento". Dunque, se i cittadini italiani residenti all'estero vogliono uniformare il proprio cognome sia in Italia che nel Paese in cui risiedono, hanno una sola possibilità cioè "seguire la procedura di cambiamento di cognome ai sensi degli articoli 84 e successivi del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, che consentono di cambiare o modificare il cognome attribuito al momento della nascita". La questione, ha annotato Bonato, è dibattuta anche in ambito internazionale. "L'Assemblea generale della Ciec (Commission Internationale de l'état Civil), alla quale aderisce anche l'Italia, il 16 settembre 2005 ha adottato ad Antalya (Turchia) la Convenzione sul riconoscimento dei nomi, che prevede la salvaguardia del nome attribuito nello Stato del luogo di nascita anche in caso di doppia cittadinanza. In particolare, gli Stati che firmeranno la convenzione saranno tenuti a riconoscere il nome attribuito al bambino nello Stato di nascita, se questo è uno di quelli di cui possiede la cittadinanza (articolo 4); ciò in coerenza anche con quanto previsto dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, che all'articolo 7 prevede che il fanciullo è registrato immediatamente all'atto della nascita e da allora matura, fra l'altro, il diritto al nome da esercitare in conformità con la legislazione nazionale dei Paesi aderenti". Questa convenzione, però, ancora non è stata sottoscritta dall'Italia. Qualora accadesse, ha spiegato il Sottosegretario, "non sarebbe più necessario provvedere alla correzione di cui all'articolo 98, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 degli atti concernenti cittadini italiani formati in uno degli Stati contraenti". Però, ha sottolineato ancora Bonato, "la norma - pur potendo certamente comportare una significativa semplificazione nelle procedure e maggiore certezza nell'identificazione delle persone aventi più di una nazionalità - non risolverebbe tuttavia il problema nei confronti dei nati nella maggior parte di quei paesi sudamericani che non aderiscono alla Ciec". Infine, ha ricordato Bonato, "si fa presente che nella corrente legislatura sono stati presentati in Parlamento, ad oggi, tredici progetti di legge per la modifica delle disposizioni del codice civile in materia di attribuzione del cognome ai figli, che, laddove approvati, innoverebbero sostanzialmente il quadro normativo nel quale si colloca la problematica sollevata dall'interrogante. In particolare, la Commissione Giustizia del Senato il 19 settembre 2006 ha iniziato l'esame congiunto di alcuni di esse ed in quella sede - ha concluso - si auspica che possa maturare una soluzione legislativa alla problematica segnalata nel senso di consentire il mantenimento del cognome così come attribuito all'estero". (m.c.\aise)
17 ottobre 2006 - Tratto da AgenziaAISE.it
17 ottobre 2006

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