Cambiare cognome, basta una domanda alla prefettura

Qualsiasi cittadino italiano che intenda cambiare o modificare il proprio nome e cognome (o aggiungerne un altro al proprio), deve presentare istanza presso la prefettura. L'istanza può essere presentata solo da cittadini italiani in quanto le rettifiche dei cognomi dei cittadini stranieri sono di competenza del Tribunale, nel cui circondario si trova l'Ufficio di stato civile presso il quale è registrato l'atto di nascita.

In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza. Il prefetto autorizza il cambiamento del nome e del cognome ridicolo o naturale (ossia in caso di adozione o in caso di figlio naturale riconosciuto solo dalla madre). La domanda (esiste apposita modulistica sul sito internet: www.prefettura.it/roma). La richiesta di cambio nome o cognome va regolarizzata in bollo (da 14,62 euro).

Per i soggetti minorenni, la domanda deve essere compilata da entrambi i genitori (o da chi ne fa le veci). In tutti gli altri casi di cambiamento di cognome, la domanda deve essere indirizzata al Ministro dell'Interno, per il tramite della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo (che funge da filtro, effettua l'istruttoria di rito ed ha il rapporto con l'utenza). Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente sarà autorizzato, con Decreto del Ministro dell'Interno (o del Prefetto), a far affiggere per 30 giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune di nascita e del Comune di residenza (se sono diversi), un avviso contenente il sunto della domanda.

1 settembre 2010

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