Nomen omen: nella locuzione latina è racchiusa un'antica credenza,
quella che nel nostro nome si nasconda anche il nostro destino. Ed è del
cognome da trasmettere ai figli che sta discutendo la commissione
Giustizia del Senato, per affrontare l'esigenza di adeguare la normativa
italiana in materia di trasmissione o acquisizione del cognome agli
impegni chiesti dal Consiglio d'Europa e dalla Convenzione di New York
sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della
donna. Un problema evidenziato anche dalla Corte di cassazione e dalla
Corte costituzionale che hanno rilevato sia l'insufficienza dell'attuale
disciplina in materia, visto che non esiste una norma esplicita
sull'acquisizione del cognome paterno da parte dei figli, sia la scarsa
aderenza delle attuali consuetudini al principio di uguaglianza sancito
dall'articolo 2 della Costituzione. Nel silenzio del Legislatore,
infatti, si utilizza "una norma consuetudinaria saldamente radicata
nella coscienza e nella percezione della collettività", come sottolinea
una ordinanza della Cassazione (la n. 13298/04) in materia, ovvero si
mette al figlio il cognome del padre.
Una situazione nettamente diversa da quanto avviene in altri Stati
europei: in Spagna ai neonati si attribuisce il nome del padre seguito
da quello della madre, ma si trasmette solo il primo alla generazione
successiva. In Germania e in Francia, invece, i genitori conservano i
propri cognomi anche dopo il matrimonio e possono concordare quale
cognome trasmettere ai figli.
Attualmente la commissione Giustizia del Senato ha adottato come testo
base l'atto S 19 presentato dalla senatrice Vittoria Franco (Ulivo), che
in 3 articoli, vuole consentire a ciascuno dei coniugi di essere
individuato come persona con un cognome proprio, prevedendo la
possibilità di trasmettere ai figli anche il cognome della madre. Il
termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 19 di
martedì 21 novembre.
Ecco nel dettaglio il contenuto dei 3 disegni di legge all'esame della
commissione Giustizia di Palazzo Madama.
Il disegno di legge S 26 del senatore Roberto Manzione (Ulivo) dispone
l'abrogazione di due articoli del codice civile, il 143-bis e il
156-bis, stabilendo, dunque che i coniugi a seguito di matrimonio
mantengano esclusivamente il cognome della famiglia d'origine, facendo
venir meno l'obbligo per la moglie di aggiungere al proprio cognome
quello del marito. In passato in Italia la donna assumeva il cognome del
marito. "Ciò costituiva - sottolinea il senatore Manzione - un residuo
di antiche concezioni, che vedevano la donna come oggetto e non come
soggetto o, magari, come soggetto giuridicamente limitato, comunque
sottoposta all'autorità paterna o maritale". La legge di riforma del
diritto di famiglia, la 151/1975, ha introdotto l'aggiunta del cognome
della moglie a quello del marito. Attualmente, per esempio, per il
diritto tedesco i coniugi decidono all'atto del matrimonio se usare come
cognome di famiglia quello della moglie o quello del marito: se non si
opera la scelta la famiglia assume il cognome del marito. Secondo
Manzione, visto che oggi già molte donne nella professione non
utilizzano il doppio cognome, "l'aggiunta del cognome del marito resta
un simbolo di ancestrali concezioni, rappresentando ancora un segno di
appartenenza, incompatibile con il precetto costituzionale di parità dei
coniugi".
La questione del cognome dei coniugi viene risolta nello stesso senso
proposto dal senatore Manzione anche dai disegni di legge S 19,
presentato dalla senatrice Vittoria Franco (Ulivo), e S 580, proposto
dal senatore Milziade Caprili, che propongono tutti e due di conferire
un esplicito fondamento normativo alla trasmissione del cognome ai
figli, ma con due soluzioni diverse. Nel provvedimento presentato dal
senatore Milziade Caprili i nuovi nati assumono il cognome della madre,
mentre in quello della senatrice Vittoria Franco al momento della
registrazione del neonato allo stato civile i genitori stabiliscono di
comune accordo se attribuire al bambino il cognome della madre, del
padre o entrambi in ordine alfabetico. Il cognome che viene scelto per
il primo figlio è attribuito d'ufficio agli altri figli generato dagli
stessi genitori. Il figlio al quale è attribuito il cognome di entrambi i
genitori può trasmetterne uno solo ai figli, a sua scelta.
26 ottobre 2006
-
Articolo di Nicoletta Cottone
tratto da
IlSole24ore.com
26 ottobre 2006
LEGGI TUTTE LE NEWS