Trasmissione del cognome della madre, ipotesi al Senato

Nomen omen: nella locuzione latina è racchiusa un'antica credenza, quella che nel nostro nome si nasconda anche il nostro destino. Ed è del cognome da trasmettere ai figli che sta discutendo la commissione Giustizia del Senato, per affrontare l'esigenza di adeguare la normativa italiana in materia di trasmissione o acquisizione del cognome agli impegni chiesti dal Consiglio d'Europa e dalla Convenzione di New York sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna. Un problema evidenziato anche dalla Corte di cassazione e dalla Corte costituzionale che hanno rilevato sia l'insufficienza dell'attuale disciplina in materia, visto che non esiste una norma esplicita sull'acquisizione del cognome paterno da parte dei figli, sia la scarsa aderenza delle attuali consuetudini al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 2 della Costituzione. Nel silenzio del Legislatore, infatti, si utilizza "una norma consuetudinaria saldamente radicata nella coscienza e nella percezione della collettività", come sottolinea una ordinanza della Cassazione (la n. 13298/04) in materia, ovvero si mette al figlio il cognome del padre. Una situazione nettamente diversa da quanto avviene in altri Stati europei: in Spagna ai neonati si attribuisce il nome del padre seguito da quello della madre, ma si trasmette solo il primo alla generazione successiva. In Germania e in Francia, invece, i genitori conservano i propri cognomi anche dopo il matrimonio e possono concordare quale cognome trasmettere ai figli. Attualmente la commissione Giustizia del Senato ha adottato come testo base l'atto S 19 presentato dalla senatrice Vittoria Franco (Ulivo), che in 3 articoli, vuole consentire a ciascuno dei coniugi di essere individuato come persona con un cognome proprio, prevedendo la possibilità di trasmettere ai figli anche il cognome della madre. Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 19 di martedì 21 novembre. Ecco nel dettaglio il contenuto dei 3 disegni di legge all'esame della commissione Giustizia di Palazzo Madama. Il disegno di legge S 26 del senatore Roberto Manzione (Ulivo) dispone l'abrogazione di due articoli del codice civile, il 143-bis e il 156-bis, stabilendo, dunque che i coniugi a seguito di matrimonio mantengano esclusivamente il cognome della famiglia d'origine, facendo venir meno l'obbligo per la moglie di aggiungere al proprio cognome quello del marito. In passato in Italia la donna assumeva il cognome del marito. "Ciò costituiva - sottolinea il senatore Manzione - un residuo di antiche concezioni, che vedevano la donna come oggetto e non come soggetto o, magari, come soggetto giuridicamente limitato, comunque sottoposta all'autorità paterna o maritale". La legge di riforma del diritto di famiglia, la 151/1975, ha introdotto l'aggiunta del cognome della moglie a quello del marito. Attualmente, per esempio, per il diritto tedesco i coniugi decidono all'atto del matrimonio se usare come cognome di famiglia quello della moglie o quello del marito: se non si opera la scelta la famiglia assume il cognome del marito. Secondo Manzione, visto che oggi già molte donne nella professione non utilizzano il doppio cognome, "l'aggiunta del cognome del marito resta un simbolo di ancestrali concezioni, rappresentando ancora un segno di appartenenza, incompatibile con il precetto costituzionale di parità dei coniugi". La questione del cognome dei coniugi viene risolta nello stesso senso proposto dal senatore Manzione anche dai disegni di legge S 19, presentato dalla senatrice Vittoria Franco (Ulivo), e S 580, proposto dal senatore Milziade Caprili, che propongono tutti e due di conferire un esplicito fondamento normativo alla trasmissione del cognome ai figli, ma con due soluzioni diverse. Nel provvedimento presentato dal senatore Milziade Caprili i nuovi nati assumono il cognome della madre, mentre in quello della senatrice Vittoria Franco al momento della registrazione del neonato allo stato civile i genitori stabiliscono di comune accordo se attribuire al bambino il cognome della madre, del padre o entrambi in ordine alfabetico. Il cognome che viene scelto per il primo figlio è attribuito d'ufficio agli altri figli generato dagli stessi genitori. Il figlio al quale è attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne uno solo ai figli, a sua scelta.
26 ottobre 2006 - Articolo di Nicoletta Cottone
tratto da IlSole24ore.com
26 ottobre 2006

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