NESSUNA LEGGE IMPONE AL FIGLIO IL NOME PATERNO, MA I GIUDICI HANNO
DATO TORTO A DUE GENITORI CHE VOLEVANO FARE DIVERSAMENTE. ECCO PERCHé.Due coniugi, alla nascita della figlia, chiedono concordemente
all'Ufficiale dello Stato civile di registrare la neonata con il cognome
della madre. Quest'ultimo, malgrado la formale richiesta dei genitori,
iscrive la piccola con il cognome del padre. Marito e moglie si
rivolgono pertanto al Tribunale chiedendo la rettifica
dell'atto di nascita.
L'ostinazione dei genitori nel voler operare una scelta
così particolare non era priva di argomenti giuridici.
Che il figlio legittimo, nato da genitori coniugati fra loro, debba assumere il cognome del padre non è scritto,
infatti, da nessuna parte.
Malgrado si tratti di una regola seguita da sempre e da
tutti conosciuta e rispettata,
non esiste nel nostro ordinamento una norma che indichi quale cognome debba essere imposto al neonato in
questi casi. I coniugi ritenevano dunque che, nel silenzio della legge, avrebbe dovuto essere rispettata la loro
volontà. Il Tribunale non ha accolto però la loro tesi. Secondo i giudici, infatti, pur
non esistendo una norma
espressa, la regola a cui si è
attenuto l'Ufficiale di Stato
civile si ricava, con evidenza, dal "sistema di regole"
che disciplinano i rapporti di famiglia; e risulta, del resto,
ispirata alla convinzione presente nella coscienza sociale
e alla tradizione storica, per
cui il figlio legittimo porta il
cognome del padre.
I giudici hanno fatto riferimento, in particolare, all'articolo 237 del
Codice civile secondo cui, in mancanza di atto di nascita, la condizione
di figlio legittimo può essere
provata dimostrando (fra l'altro) che la persona ha sempre portato il
cognome del
padre che sostiene di avere.
Non solo. L'articolo 262 dello stesso Codice prevede che
il figlio naturale, se riconosciuto da entrambi i genito-
ri, porti il cognome del padre. L'articolo 299, in tema
di adozioni, prevede espressamente che, se l'adozione è
compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del
marito. Del resto, hanno sottolineato ancora i giudici, an-
che dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975, è previsto che la
moglie assuma il
cognome del marito aggiungendolo al proprio, così che
il cognome maritale diviene
l'unico cognome comune a
entrambi i genitori.
Sulla base di questi elementi si può ben sostenere,
secondo il Tribunale, che la
prassi di assegnare al figlio
legittimo il cognome del padre
abbia un chiaro fondamento giuridico. Pertanto
in assenza di un intervento
riformatore da parte del Parlamento, l'Ufficiale di Stato
civile non può che attenersi
alla regola tradizionale.
Insomma, al di là delle discussioni sulla possibilità
che i figli portino il nome della madre, la cosa è di là da venire e, in ogni caso, sarà
necessarla una legge apposita.
25 gennaio 2004
-
Claudia Balzarini
Avvocato in Pavia
Articolo tratto da Famiglia Cristiana
n° 4 del 25 gennaio 2004
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