Cognome di papà: chi l'ha detto?

NESSUNA LEGGE IMPONE AL FIGLIO IL NOME PATERNO, MA I GIUDICI HANNO DATO TORTO A DUE GENITORI CHE VOLEVANO FARE DIVERSAMENTE. ECCO PERCHé.Due coniugi, alla nascita della figlia, chiedono concordemente all'Ufficiale dello Stato civile di registrare la neonata con il cognome della madre. Quest'ultimo, malgrado la formale richiesta dei genitori, iscrive la piccola con il cognome del padre. Marito e moglie si rivolgono pertanto al Tribunale chiedendo la rettifica dell'atto di nascita.

L'ostinazione dei genitori nel voler operare una scelta così particolare non era priva di argomenti giuridici. Che il figlio legittimo, nato da genitori coniugati fra loro, debba assumere il cognome del padre non è scritto, infatti, da nessuna parte. Malgrado si tratti di una regola seguita da sempre e da tutti conosciuta e rispettata, non esiste nel nostro ordinamento una norma che indichi quale cognome debba essere imposto al neonato in questi casi. I coniugi ritenevano dunque che, nel silenzio della legge, avrebbe dovuto essere rispettata la loro volontà. Il Tribunale non ha accolto però la loro tesi. Secondo i giudici, infatti, pur non esistendo una norma espressa, la regola a cui si è attenuto l'Ufficiale di Stato civile si ricava, con evidenza, dal "sistema di regole" che disciplinano i rapporti di famiglia; e risulta, del resto, ispirata alla convinzione presente nella coscienza sociale e alla tradizione storica, per cui il figlio legittimo porta il cognome del padre.

I giudici hanno fatto riferimento, in particolare, all'articolo 237 del Codice civile secondo cui, in mancanza di atto di nascita, la condizione di figlio legittimo può essere provata dimostrando (fra l'altro) che la persona ha sempre portato il cognome del padre che sostiene di avere. Non solo. L'articolo 262 dello stesso Codice prevede che il figlio naturale, se riconosciuto da entrambi i genito- ri, porti il cognome del padre. L'articolo 299, in tema di adozioni, prevede espressamente che, se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito. Del resto, hanno sottolineato ancora i giudici, an- che dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975, è previsto che la moglie assuma il cognome del marito aggiungendolo al proprio, così che il cognome maritale diviene l'unico cognome comune a entrambi i genitori.

Sulla base di questi elementi si può ben sostenere, secondo il Tribunale, che la prassi di assegnare al figlio legittimo il cognome del padre abbia un chiaro fondamento giuridico. Pertanto in assenza di un intervento riformatore da parte del Parlamento, l'Ufficiale di Stato civile non può che attenersi alla regola tradizionale.

Insomma, al di là delle discussioni sulla possibilità che i figli portino il nome della madre, la cosa è di là da venire e, in ogni caso, sarà necessarla una legge apposita.
25 gennaio 2004 - Claudia Balzarini
Avvocato in Pavia

Articolo tratto da Famiglia Cristiana
n° 4 del 25 gennaio 2004

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