Cognome materno

Una guida completa sul cognome materno: tutto quello da sapere per dare il nome della madre al figlio.

Scopri come funziona l'anagrafe, cosa dice la sentenza sul cognome materno, come funziona all'estero, quali leggi sono state presentate in Parlamento e come puoi fare per dare il cognome della madre al figlio.

Cognome Materno

Come funziona l'anagrafe

Incominciamo con alcune semplici indicazioni su come deve essere fatta la denuncia di nascita e le relative norme che regolano la scelta del nome del nascituro.

L'articolo 6 del Codice Civile prevede che: "ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome".

Il prenome (nome di battesimo) può essere composto da uno, due o tre elementi. Tutti gli elementi dovranno essere riportati negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe.

Non si può attribuire al figlio il nome del padre o di un fratello o sorella viventi, un cognome come nome, oppure nomi indicanti località o nomi "imbarazzanti". Ai figli di cui non siano conosciuti i genitori non possono essere imposti nomi o cognomi che facciano intendere l'origine naturale.

In base all'art. 262 del Codice Civile "il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre.
Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.
Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del padre."

Si precisa che il 30 giugno 2011 la Camera ha approvato la proposta di legge che modifica il diritto di famiglia: ora i figli, compresi quelli adottati, avranno tutti gli stessi diritti e pari dignità. Così, nel codice civile le parole: "figli legittimi" e "figli naturali" saranno sostituite, ovunque ricorranno, dalla parola: "figli".

La denuncia di nascita è regolamentata dal DPR 3 Novembre 2000 n. 396 che ha modificato e ampliato la Legge 15 maggio 1997, n.127 a sua volta derivante dal Regio Decreto 9 luglio 1939, n.1238, art. 70.

Nello specifico la normativa prevede:
1. La dichiarazione di nascita è resa indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
2. La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso è trasmessa dal direttore sanitario all'ufficiale di stato civile competente nei dieci giorni successivi, anche attraverso l'utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici.
3. I genitori, o uno di essi, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In tali casi il comune nel quale è resa la dichiarazione deve procurarsi l'attestazione dell'avvenuta nascita presso il centro di nascita che risulta dalla dichiarazione. Ove la nascita sia avvenuta al di fuori di un centro di nascita, è necessario produrre una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.

Il codice fiscale viene attribuito automaticamente dai Comuni, al momento della prima iscrizione nei registri d'anagrafe della popolazione residente, attraverso il sistema telematico di collegamento con l'Anagrafe tributaria.

Vuoi provare a calcolare il codice fiscale del tuo futuro pargolo? Vai su CodiceFiscale.it

Ai nuovi nati, dopo l'attribuzione del codice fiscale da parte del Comune, viene inviata automaticamente la tessera sanitaria con validità di un anno. Nel frattempo l'Agenzia delle Entrate acquisirà i dati di assistenza dalla Asl competente ed invierà la tessera con scadenza standard.

Cognome materno alla nascita

In base alla sentenza della Corte Costituzionale dell'8 novembre 2016 è finalmente possibile anche in Italia dare al neonato il cognome materno in abbinamento a quello paterno.

I genitori devono ovviamente essere d'accordo con questa scelta (in caso di disaccordo prevale l'attribuzione del solo cognome paterno) e il cognome materno deve seguire quello paterno: quindi se il padre del bambino di cognome fa Rossi e la madre Bianchi, il cognome del nascituro sarà Rossi Bianchi.

Non è possibile invertire l'ordine dei cognomi (prima quello materno e poi quello paterno) e nemmeno scegliere il solo cognome materno per le coppie sposate.

Se invece i genitori non sono sposati è possibile optare per il solo cognome materno ma la procedura è un po' complicata (si tratta di un escamotage): infatti al momento della nascita solo la madre dovrà riconoscere il bambino e assegnargli il proprio cognome. Il padre potrà riconoscere il figlio subito dopo e la procedura verrà confermata dal Tribunale dei Minori che deciderà se lasciare al bambino il solo cognome materno, aggiungere quello del padre o sostituire quello materno con quello paterno.

Aggiunta del cognome materno da adulti

E' sempre possibile nel corso della propria vita cambiare il proprio cognome e decidere di aggiungere il cognome materno: per farlo bisogna seguire la procedura per il cambio del cognome (trovi una guida approfondita qui).

L'aggiunta del cognome materno al proprio è sempre accettata senza particolari requisiti; diverso il discorso se si vuole rinunciare al cognome paterno ed ottenere l'attribuzione del solo cognome della madre: in questo caso sono necessarie motivazioni specifiche.

La storia del cognome materno

Usare il cognome materno era fino a tempi recenti un vezzo da pseudonimo artistico.

Pensiamo al cantante Miguel Bosè al secolo Luis Miguel Gonzàlez Bosè, all'attrice Catherine Deneuve al secolo Catherine Fabienne Dorlèac o al pittore Pablo Picasso al secolo Pablo Ruiz Picasso: tutti hanno scelto di farsi conoscere utilizzando il cognome della madre.

Per motivi di appartenenza a nobili famiglie ricordiamo Girolamo Brandolin (militare e politico italiano): per lui ci volle il Regio Decreto 26 novembre 1914 per poter aggiungere al proprio cognome quello della madre, Leopolda D'Adda.

Per anni in Italia c'è stata una campagna per una nuova normativa in tema di trasmissione del cognome ai figli che consentisse ai genitori di scegliere liberamente se trasmettere il cognome materno piuttosto che quello paterno, o il doppio cognome.

Queste iniziative hanno fatto si che il desiderio di aggiungere il cognome materno non fosse più segno di un capriccio, ma l'inizio di una tendenza.

Fino a pochi anni fa la legge prevedeva solo di poter cambiare cognome da adulti e solamente con l'autorizzazione del Ministro dell'Interno: "Qualunque cittadino che intenda cambiare il proprio cognome o aggiungerne un altro al proprio deve essere autorizzato dal Ministro dell'Interno tramite apposita istanza da inoltrare al Prefetto della provincia in cui il richiedente ha la sua residenza. Il Prefetto assume le informazioni sulla domanda curandone l'istruttoria e la trasmette al Ministero dell'Interno con il proprio parere.

La domanda per il cambio di cognome, con la semplice aggiunta del cognome materno a quello paterno, veniva solitamente accolta e la procedura si concludeva entro 1 anno: la richiesta poteva essere fatta da maggiorenni o dai genitori di figli minori di anni 18 e si giustificava semplicemente con motivazioni di carattere affettivo.

Con il Decreto del Presidente della Repubblica del 24/02/2012 sono state però apposte delle modifiche: "All'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il comma 1 è sostituito dal seguente: Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perchè ridicolo o vergognoso o perchè rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta."

La richiesta dell'aggiunta del cognome materno viene quindi presentata direttamente al Prefetto ed i tempi di attesa si sono ridotti grazie anche ad una burocrazia più snella.

Le leggi mai approvate

Nel Parlamento italiano sono stati presentati nel corso degli anni numerosi disegni di legge per cercare di normare l'attribuzione del cognome ai figli.

Bisogna dire che il Parlamento non è mai riuscito a trovare l'accordo sulla definizione di una legge: è intervenuta la Corte Costituzionale a colmare il vuoto legislativo con la già citata sentenza dell'8 novembre 2016 che dichiarava l'illeggitimità costituzionale della norma che imponeva ai genitori la scelta del solo cognome paterno ed apriva pertanto alla possibilità di aggiungere il secondo cognome.

In ogni caso è bene ricordare quali sono stati i disegni di legge presentati (ma mai approvati).

Disegni di legge in tema di modifiche alle disposizioni in materia di cognome presentati alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica nella XVII Legislatura.

Disegni di legge in tema di modifiche alle disposizioni in materia di cognome presentati alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica nella XVI Legislatura.

Disegni di legge in tema di modifiche alle disposizioni in materia di cognome presentati alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica nella XV Legislatura.

Cognome materno all'estero

E all'estero come funziona l'attribuzione del cognome al figlio?

In breve:

  • In Francia il figlio può ricevere il cognome di uno o dell'altro genitore o entrambi i cognomi;
  • In Germania i coniugi possono mantenere il proprio cognome o decidere quale cognome coniugale (Ehename) adottare ed assegnare alla prole. Il cognome coniugale può comunque essere preceduto o seguito dal proprio;
  • Nel Regno Unito al figlio può essere attribuito il cognome del padre, della madre oppure di entrambi i genitori; è altresì possibile assegnare un cognome diverso da quello dei genitori;
  • In Spagna vige la regola del "doppio cognome", per cui ogni individuo porta il primo cognome di entrambi i genitori, nell'ordine deciso in accordo tra di essi;
  • In Islanda si usa il patronimico al posto del cognome, ossia ogni persona assume come cognome il nome del padre seguito dal suffisso son se maschio, dottir se femmina. Pertanto, solo i fratelli maschi o le sorelle femmine avranno cognome uguale fra loro, mentre nella stessa linea di fratelli e sorelle ci saranno due cognomi;
  • In Russia viene utilizzato il patronimico seguito dal cognome;
  • In Tibet, in Eritrea ed in Etiopia i cognomi non esistono;

Per ulteriori dettagli su come funziona l'attribuzione del cognome all'estero basta leggere la nota informativa sintetica n. 10 del 27/05/2009 del Servizio Biblioteca Ufficio Legislazione straniera della Camera dei deputati: L'attribuzione del cognome ai figli nei principali paesi europei.

In Francia la disciplina dell'attribuzione del cognome di famiglia ai figli è stata modificata progressivamente a partire dal 2002 (loi n. 2002- 304 relative au nom de famille, e successive modifiche), attraverso una riforma ancora in fase di attuazione.
L'attribuzione non è più collegata allo stato matrimoniale dei genitori (fino al primo settembre 2003 si trasmetteva il nome del padre per i figli legittimi), ma al fatto che la filiazione sia riconosciuta simultaneamente (genitori sposati o figlio riconosciuto da entrambi i genitori) o successivamente alla nascita (Code civil, articolo 311-21).
La nuova disciplina attualmente in vigore si applica integralmente ai figli primogeniti e ai successivi figli cadetti nati dopo il primo gennaio 2005.
Nella trasmissione del cognome non esiste più distinzione tra la madre o il padre ed il figlio può ricevere il cognome di uno o dell'altro genitore o entrambi i cognomi affiancati.
In caso di riconoscimento simultaneo del figlio, l'attribuzione viene decisa di comune accordo dai genitori che possono scegliere il cognome di uno o dell'altro o entrambi i nomi affiancati secondo l'ordine di loro scelta (per un massimo di un cognome per genitore). I genitori devono presentare una dichiarazione congiunta davanti all'ufficiale di stato civile. In assenza di una dichiarazione congiunta il bambino prende il cognome del padre.
La scelta del cognome da parte dei genitori, operata per il figlio primogenito, può essere fatta una sola volta, è irrevocabile e si estende ai figli cadetti della coppia.
In caso di riconoscimento successivo alla nascita del figlio, il bambino prende il cognome del genitore che lo riconosce per primo. I genitori possono domandare, con una dichiarazione congiunta davanti al Cancelliere capo del Tribunale di prima istanza competente per territorio, che il bambino porti, in sostituzione di quello inizialmente attribuito, il cognome dell'altro genitore o i cognomi affiancati di entrambi, nell'ordine da loro stessi scelto.
Le nuove regole si applicano, per i nati dopo il primo gennaio 2005, anche ai figli adottati, assimilati ai figli legittimi, nel caso di adozione da parte di entrambi i coniugi.

In Germania la disciplina riguardante l'attribuzione del cognome ai figli è contenuta negli art. 1616-1618 del Codice Civile tedesco (Burgerliches Gesetzbuch).
La legge non distingue tra i figli nati nel matrimonio e i figli nati fuori del matrimonio.
I coniugi possono mantenere il proprio cognome o decidere quale cognome coniugale (Ehename) adottare ed assegnare alla prole. Il cognome coniugale può comunque essere preceduto o seguito dal proprio.
Se i genitori non portano alcun cognome coniugale e la potestà spetta ad entrambi congiuntamente, ai figli viene assegnato il cognome del padre o della madre su intesa dei genitori. La dichiarazione avviene davanti all'ufficiale dello stato civile. Se i genitori non prendono alcuna determinazione entro un mese dalla nascita del figlio, il tribunale della famiglia (Familiengericht) richiederà ad uno dei genitori di scegliere il cognome del bambino. Il tribunale può stabilire un termine entro il quale il genitore può esercitare il suo diritto di determinazione. Se alla scadenza del termine tale scelta non è stata effettuata, il figlio riceve il cognome del genitore cui era stato trasferito il diritto di determinazione.
Se i genitori non portano alcun cognome coniugale e la potestà genitoria spetta ad un solo genitore, il figlio riceve il cognome che porta tale genitore al momento della nascita del figlio.

Nel Regno Unito, l'attribuzione del cognome ai figli non è regolata da specifiche disposizioni, ma è rimessa all'autonomia dei genitori investiti della parental responsibility. Al momento della registrazione della nascita, al figlio può essere attribuito il cognome del padre, della madre oppure di entrambi i genitori; è altresì possibile, benchè non frequente nella prassi, l'assegnazione di un cognome diverso da quello dei genitori. In caso di adozione o di riconoscimento del figlio naturale, è consentita, con il consenso di entrambi i genitori o per effetto di un provvedimento giudiziale, la modifica del cognome al momento della formazione del nuovo atto di nascita. Una nuova registrazione della nascita è necessaria in caso di successivo matrimonio dei genitori naturali.
Le procedure di registrazione della nascita sono disciplinate da norme secondarie (Registration of Birth and Death Regulations del 1987, il cui testo può consultarsi a questo indirizzo.
Con riferimento ai profili applicativi gli enti locali sono soliti fornire, in forma semplificate, informazioni al pubblico nei propri siti Internet; a titolo di esempio può consultarsi quello del South Ayrshire Council.

In Spagna, la normativa sul cognome dei figli è contenuta nell'art. 109 del codice civile, modificato dalla legge n. 40 del 1999
In Spagna vige la regola del "doppio cognome", per cui ogni individuo porta il primo cognome di entrambi i genitori, nell'ordine deciso in accordo tra di essi. In caso di disaccordo, è attribuito al figlio il primo cognome del padre insieme al primo cognome della madre. Una volta maggiorenne, si può proporre istanza per invertire l'ordine dei cognomi.
Per quanto riguarda i figli naturali, se il figlio è riconosciuto da entrambi i genitori, assume il primo elemento del cognome paterno e di quello materno. Se è riconosciuto da un solo genitore, assume i due cognomi di questo. Analogamente avviene per i figli adottati, che assumono i due cognomi dei genitori in caso di adozione da parte di entrambi, mentre assume i due cognomi del genitore adottante, nel caso di adozione da parte di una sola persona.
Disposizioni di dettaglio sono contenute negli artt. 53-56 della legge sul Registro civile del 1957.

NEWSLETTER
COGNOMIX APP
SONDAGGI
SOCIAL
Seguici su Facebook