Doppio cognome ai figli riconosciuti a posteriori dal padre

I figli naturali che vivono con la madre e solo dopo sono riconosciuti dal padre hanno diritto a continuare a mantenere, al primo posto, il cognome materno. Il papà non può chiedere che il figlio adotti soltanto il suo cognome e che gli uffici dell'anagrafe cancellino quello della madre. Lo sottolinea la Cassazione (sentenza 27069/11).

La Suprema Corte ha respinto il ricorso di un padre che voleva che il figlio minore, nato da una relazione con una donna con la quale non era sposato, portasse solo il suo cognome nonostante avesse riconosciuto il bambino a distanza di un po' di tempo dalla nascita. I supremi giudici hanno confermato la decisione con la quale la corte di appello di Caltanissetta, nell’ottobre del 2009, aveva dato ragione alla mamma del bambino contraria al che il figlio subisse la cancellazione del cognome materno nel quale si era ormai identificato e con il quale ormai, era conosciuto a scuola e nella cerchia delle relazioni famigliari materne.



Per la Cassazione anche «un minore in tenerissima età» come il bambino di questo caso, ha diritto a vedere salvaguardata la sua «identità personale». Quando ci sono richieste che riguardano il cambiamento dell’identità dei bambini, si deve comunque «guardare al "vissuto" del minore, alla sua vita trascorsa e anche alle eventuali prospettive future». Queste valutazioni spettano al giudice di merito. In questa vicenda, per la Cassazione, è stato dato il giusto rilievo alla circostanza che «il bambino, pur in tenerissima età, fino ad oggi ha vissuto con la madre, e non si prospetta da parte dei genitori il proposito di vivere stabilmente insieme». Anche se il bambino mantiene dei rapporti con il padre si presume «che egli vivrà prevalentemente con la madre e la famiglia di lei» per questo la Cassazione ha convalidato il verdetto della corte di appello che ha riconosciuto «corrisponde all'interesse del bambino aggiungere il cognome del padre a quello originario della madre, e garantire, anche in prospettiva, la tutela della sua identità personale, in relazione all’instaurato ambiente famigliari e sociale di vita». Così è stata respinta la richiesta del padre.
20 dicembre 2011 - Articolo tratto da LaStampa.it

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