Sbarca in aula al Senato il ddl che rivoluziona l'attribuzione del cognome ai figli

Arriva in aula a Palazzo Madama il disegno di legge che rivoluziona l'attribuzione del cognome ai figli. Da giovedì 17 maggio, infatti, inizia in aula al Senato la discussione del disegno di legge che consentirà di adeguare la normativa in materia di trasmissione o acquisizione del cognome e di cancellare dal vocabolario i residui negativi della condizione di figlio nato al di fuori del matrimonio. Dall'entrata in vigore della legge ci saranno solo figli nati nel matrimonio o fuori del matrimonio, scomparirà per le donne l'obbligo di aggiungere il proprio cognome a quello del marito, sarà eliminata ogni discriminazione basata sul sesso nella scelta del cognome familiare. Il Legislatore, dunque, risponde all'invito della Corte costituzionale, che con la sentenza 12 febbraio 2006 n. 61 ha affermato che "l'attuale sistema di attribuzione del cognome dei figli è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistica, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'eguaglianza tra uomo e donna". La Corte ha anche richiamato il vincolo imposto dai trattati internazionali che impegnano l'Italia, come gli altri Stati, a eliminare ogni discriminazione basata sul sesso nella scelta del cognome familiare. In realtà l'attribuzione del cognome paterno ai figli è fonte di una prassi comune alimentata dal fatto che fino alla riforma del diritto di famiglia, per effetto della perdita del cognome della madre, era il cognome paterno a identificare la famiglia. "L'attuale sistema di trasmissione necessaria del cognome paterno - spiega la relazione della commissione Giustizia al provvedimento (relatore il senatore Cesare Salvi) - si configura come una sopravvivenza dell'istituto della potestà maritale, e dunque di una condizione anche sotto questo profilo incompatibile con il principio di uguaglianza prevosto dall'articolo 3 della Costituzione". Dopo un lungo dibattito la commissione Giustizia del Senato ha elaborato un testo che ha assunto come base quello presentato dalla senatrice Vittoria Franco (Ulivo), assorbendo i disegni di legge presentati dai senatori Roberto Manzione (Ulivo) e Milziade Caprili (Rifondazione comunista). "Le nuove disposizioni - spiega la senatrice Vittoria Franco - adeguano le norme alle risoluzioni e alle raccomandazioni del Consiglio d'Europa e alla convenzione di New York sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna".

Il cognome nel matrimonio. In otto articoli viene stabilito che con il matrimonio il coniuge conserva il proprio cognome, che al figlio di genitori coniugati è attribuito il cognome del padre o della madre o di entrambi i genitori, nell'ordine da questi concordato. La scelta, revocabile, si effettua all'atto del matrimonio o all'atto della nascita del primo figlio. In caso di mancato accordo o in caso di morte, irreperibilità o incapacità di entrambi, sono attribuiti al figlio i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico, limitatamente al primo cognome di ciascuno. Ai figli comuni successivi al primo, anche se nato prima del matrimonio, è attribuito lo stesso cognome del primo. Il figlio al quale viene trasmesso il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne solo uno, a sua scelta.

Figli dentro il matrimonio, o fuori. Scompaiono dalle disposizioni normative le espressioni "figlio legittimo" e "figlio naturale", sostituite da "figlio nato nel matrimonio" e "figlio nato fuori dal matrimonio". Al figlio nato fuori dal matrimonio, riconosciuto contemporaneamente dai genitori, il cognome è attribuito secondo la volontà dei genitori (o quello della madre, o quello del padre o entrambi, nell'ordine concordato dai genitori). Se il figlio è riconosciuto da un solo genitore ne assume il cognome. Se la filiazione viene accertata o riconosciuta dopo il riconoscimento dell'altro genitore, al primo cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento si aggiunge il primo cognome dell'altro genitore, con il consenso dell'altro genitore. è necessario il consenso espresso del minore che abbia compiuto 14 anni.

Adozioni. Regole anche per il cognome dell'adottato, che assume quello dell'adottante e lo antepone al proprio. Se il cognome dell'adottato è doppio egli indica quale conservare. Se il cognome di chi adotta è doppio si deve indicare quale assegnare all'adottato. Se l'adozione è compiuta da coniugi essi dichiarano congiuntamente quale dei loro cognomi intendono assegnare. In caso di mancato accordo si attribuisce all'adottando uno solo tra i primi cognomi degli adottanti. Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio e cessa i rapporti con la famiglia d'origine, fatti salvi i divieti matrimoniali.

Figli legittimati. Il figlio legittimato assume il cognome che i genitori stabiliscono, tuttavia, se è maggiorenne alla data della legittimazione, può scegliere, entro un anno da quando ne viene a conoscenza, di mantenere il cognome portato in precedenza o, se diverso, di aggiungere o anteporre il primo cognome di uno dei genitori che lo hanno legittimato. Identica facoltà spetta al figlio maggiorenne che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello dei genitori o al figlio di ignoti riconosciuto, dopo la maggiore età, da uno o da entrambi i genitori.

Nomi. è vietato imporre al figlio lo stesso nome del padre, della madre, di un fratello o di una sorella viventi se ne deriva l'omonimia con il congiunto. No anche all'attribuzione di un cognome come nome, o di nomi ridicoli o vergognosi. Le disposizioni non sono retroattive, ma si applicano a tutti i nati dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni che non abbiano fratelli nati dagli stessi genitori. I cognomi che alla data di entrata in vigore della legge siano composti da più parole di considerano come cognome unico. Il disegno di legge detta le regole anche per la dimostrazione di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia alla quale reclama di appartenere.
15 maggio 2007 - Articolo tratto da IlSole24Ore
Nicoletta Cottone
15 maggio 2007

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