Ecco alcune semplici indicazioni su come deve essere fatta la denuncia di nascita e le relative normative.
L'articolo 6 del Codice Civile prevede che: "ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome".
Il prenome può essere composto da uno, due o tre elementi. Tutti gli elementi dovranno essere riportati negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe. Non si può attribuire al figlio il nome del padre o di un fratello o sorella viventi, un cognome come nome, oppure nomi indicanti località o nomi "imbarazzanti". Ai figli di cui non siano conosciuti i genitori non possono essere imposti nomi o cognomi che facciano intendere l'origine naturale.
In base all'art. 262 del Codice Civile "il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre.
Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.
Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del padre."
Si precisa che il 30 giugno 2011 la Camera ha approvato la proposta di legge che modifica il diritto di famiglia: ora i figli, compresi quelli adottati, avranno tutti gli stessi diritti e pari dignità. Così, nel codice civile le parole: "figli legittimi" e "figli naturali" saranno sostituite, ovunque ricorranno, dalla parola: "figli". Per conoscere le ultime news sui cognomi clicca qui.
La denuncia di nascita è regolamentata dal DPR 3 Novembre 2000 n. 396 che ha modificato e ampliato la Legge 15 maggio 1997, n.127 a sua volta derivante dal Regio Decreto 9 luglio 1939, n.1238, art. 70.
Nello specifico la normativa prevede:
1. La dichiarazione di nascita è resa indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
2. La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso è trasmessa dal direttore sanitario all'ufficiale di stato civile competente nei dieci giorni successivi, anche attraverso l'utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici.
3. I genitori, o uno di essi, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In tali casi il comune nel quale è resa la dichiarazione deve procurarsi l'attestazione dell'avvenuta nascita presso il centro di nascita che risulta dalla dichiarazione. Ove la nascita sia avvenuta al di fuori di un centro di nascita, è necessario produrre una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.
Entro 60 giorni dalla nascita occorre richiedere il codice fiscale.
Il codice fiscale è un codice alfanumerico di 16 caratteri; è stato introdotto con Decreto del Presidente della Repubblica nel 1973 per rendere più efficiente l'Amministrazione Finanziaria, esso viene attribuito e rilasciato a ciascun cittadino italiano e straniero dall'Agenzia delle Entrate.
L'attribuzione del numero di codice fiscale può essere effettuata anche dai Comuni e dai Consolati, per chi risiede all'estero, se collegati al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria (informazioni tratte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - www.agenziaentrate.gov.it).
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Una volta ottenuto il codice fiscale, i genitori si possono recare presso lo sportello dell'azienda sanitaria del Comune di residenza muniti di certificato di nascita, dello stato di famiglia o di autodichiarazione e del C.F. stesso ed ottenere il rilascio immediato della Tessera Sanitaria.
