Doppia cittadinanza, doppio cognome

La Cassazione accoglie il ricorso e concede il doppio cognome ad un peruviano che dopo aver risieduto in Italia per oltre 10 anni era diventato cittadino italiano ma si era visto modificare sul suo atto di nascita, su quello dei suoi figli e sull'atto di matrimonio il proprio cognome.

Il doppio cognome era stato sostituito infatti con quello paterno in quanto gli impiegati del Comune di Cornaredo (MI) ritennero di applicare la Convenzione di Monaco del 15 settembre 1980 la quale stabilisce che i cognomi e i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui si è cittadino.

La Corte d'Appello nel giugno 2009 aveva altresì convalidato la legittimità del cambio del cognome revocando una precedente decisione del tribunale di Milano favorevole all'immigrato, dichiarando che "in caso di cambiamento di nazionalità viene applicata la legge dello Stato di nuova nazionalità".

La prima sezione civile della Cassazione però sostiene che gli immigrati che hanno un doppio cognome, come quelli provenienti da Paesi di tradizione ispanica dove viene attribuito il primo cognome del padre e il primo della madre, hanno diritto a mantenerlo anche nel momento in cui acquisiscono la cittadinanza italiana (Circolare del Viminale del 2008).

La sentenza recita: "il nome è incontrovertibilmente un diritto della personalità, tutelato anche a livello costituzionale, oltre che dalla normativa ordinaria", quindi "deve ritenersi che una modifica coattiva del cognome potrebbe essere consentita solo in presenza di diritti di rango parimenti elevato".
18 luglio 2013 -

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