Si può aggiungere un altro cognome al proprio

Lo studente prenderà quello del professore che lo ha illuminato, il trapiantato quello del chirurgo che lo ha salvato e, perché no, il lettore farà lo stesso con lo scrittore che gli ha trasformato la vita e addirittura (d'accordo, oggi è ipotesi assai poco probabile) l'elettore con il politico che ha saputo concretizzare i suoi ideali per un mondo migliore.

Sì, da oggi, grazie ad una sentenza decisamente particolare del Tar Liguria, chiunque di noi potrà aggiungere al proprio anche il cognome di una persona - con il suo assenso - con cui non si condivide nessuna parentela, ma alla quale ci unisce un evento o un sentimento la cui forza emotiva può essere assai più potente di un legame di sangue o di legge.

Il caso pilota è quello trattato pochi giorni fa dal Tribunale Amministrativo Regionale. Ai giudici si era rivolta una nota professionista genovese, la quarantaseienne C. A., alla quale la Prefettura aveva respinto una richiesta. Quella di poter aggiungere al proprio cognome anche quello di un collega, A. L. 76 anni, che per lei ha rappresentato il cardine della sua "crescita umana e professionale".
La sentenza è stata favorevole alla donna, il provvedimento prefettizio di diniego è stato annullato e il ministero dell'Interno condannato a pagare le spese legali, 3mila euro.

La causa ruotava attorno ad un articolo, il 6, del Codice civile quello che si intitola "Diritto al nome" e stabilisce che: "Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati".
Il collegio giudicante che ha affrontato la vicenda era composto dallo stesso presidente del Tar, Santo Balba, e con lui i colleghi Paolo Peruggia e Luca Morbelli.

La professionista, assistita dagli avvocati Giuseppe Inglese e Leonardo Russo, nel suo ricorso ha spiegato che il "dottor A. L. si è occupato della sua istruzione nonché della sua crescita umana e professionale ospitandola in casa. La ricorrente, inoltre, svolge la propria attività professionale insieme al dottor A. L.".

Secondo la Prefettura di Genova, la richiesta era fondata su motivazioni "generiche e estranee ai principi del diritto e dell'ordinamento civile, potendo eventualmente ricorrere all'adozione di persone adulte, ma non alla trasmissione del cognome tra persone non legate da vincoli di parentela".

Il fatto è che tra la professionista e il suo "maestro" di vita, i rapporti sono davvero quelli descritti, cioè di profonda amicizia e riconoscenza, e anche la scelta, non infrequente, di adozioni tra adulti è sembrata innaturale visto che si tratta di una strada spesso percorsa per consentire ad un soggetto di beneficiare di beni o diritti altrimenti negati. Qui, invece, c'è solo il desiderio di un "tributo" di una persona ad un'altra. E Il Tar lo ha riconosciuto come assolutamente legittimo.

Scrivono i giudici che "la sussistenza della ragioni affettive e di gratitudine evidenziate dalla ricorrente sono state confermate dal dottor L. (che ha dato l'assenso all'utilizzo del suo cognome, ndr)". Quanto all'assenza di legami ufficiali, conclude il Tribunale "non può respingersi la domanda di mutamento di cognome per il solo fatto che non vi sia un rapporto di parentela", tanto più che la richiesta riguarda un cognome da affiancare al proprio, "onde neppure si possono evidenziare pericoli di generare confusione".
18 gennaio 2012 - Articolo di Marco Preve
tratto da Repubblica.it

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